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Polizza Colettiva n° 552591 – I VIAGGI DI JOB S.R.L. Sintesi Garanzie Assicurative redatte ai sensi del regolamento IVASS n° 35/2010
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito
all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di
un sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per
l’igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa,
lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con sé in
viaggio.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli
di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta
regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER
ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Carlo Pesenti
121 – 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in
funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a
garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli
interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le
prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona
fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Domicilio:
il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata
da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente
posti letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa geografica e del bacino del
Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia,
Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con
l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni,
suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con
lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso
da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali
abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o
un’inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day
hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente
autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate
strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali,
quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della
persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni,
le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano
descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i
prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici,
ecc., anche se prescritti da un medico;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso
entro i termini stabiliti dalla legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante
violenza o minaccia alla sua persona.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Resto del Mondo: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Europa.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente
autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli
almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in
percentuale che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il
quale è prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Per acquisire le condizioni Generali di Assicurazione e le informazioni
sulla procedura di liquidazione delle prestazioni assicurative,
l’assicurato potrà rivolgersi al Contraente della polizza collettiva al
seguente indirizzo:
I Viaggi di Job S.r.l. Via A. Tadino 18 20124 Milano
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni :
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
B. BAGAGLIO
C. RESPONSABILITA’ CIVILE
D. INFORTUNI
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30 giorni.
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio,
tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a
disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI
URGENZA (valida solo in Italia)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e
non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa
invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse
immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in
ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino.
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.
NB : Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non
potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso
(Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo
all’estero)
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse
sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà,
compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico
specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova
l’Assicurato.
d) TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il
trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e
d’intesa con il
medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;
• il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico
della Società, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile
giudizio
della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
• aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga in Europa;
• aereo di linea, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della
Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque
non impediscano la continuazione del Viaggio;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso
sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei
sanitari della
struttura presso la quale fosse ricoverato;
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento – Rientro
Sanitario, o in caso di decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio
non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza
in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa
provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un
biglietto aereo di classe economica. La prestazione è effettuata a
condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. La
Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di
viaggio non utilizzati per il rientro.
Massimale previsto: € 1.100,00
f) RIENTRO DEI MINORI ASSICURATI
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a prendersi cura dei minori
assicurati con lui in viaggio a seguito di ricovero, oppure di decesso,
la Centrale Operativa fornirà ad un familiare un biglietto di andata e
ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro
mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di
raggiungere i minori e riportarli al domicilio in Italia. La Società
rimborsa anche l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori. La
prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in
loco un altro familiare maggiorenne.
g) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in
Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali
locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale
Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido
nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto
dei medicinali.
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell’Assicurato.
h) INTERPRETE A DISPOSIZIONE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà
linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà
ad inviare un interprete sul posto. La Società terrà a carico i costi
dell’interprete.
Massimale previsto: € 1.000,00
i) TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA (valida solo
all’estero). Qualora l’Assicurato necessiti della traduzione della
propria cartella clinica rilasciata a seguito di ricovero ospedaliero
durante il viaggio, potrà richiederne la traduzione in italiano
dall’inglese, francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo
con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali.
j) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato
con una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale
Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di
prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio
insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in
Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima
colazione) del familiare per un massimo 7 notti con il limite di € 700,00
k) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
• ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) giorni;
• furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali;
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo
(pernottamento e prima colazione) dell’Assicurato e dei compagni di
viaggio, purché assicurati con un massimo 10 notti e con un limite di €
1.000,00
l) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse
obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo
inizialmente previsto, la Società organizza e prende a proprio carico
le spese di rientro.
La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.
Massimali previsti per i familiari o il compagno di viaggio: Italia €
500,00 – Estero: € 1.000,00.
m) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale
Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al
luogo di sepoltura in Europa. Il trasporto sarà eseguito secondo le
norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità
sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di
trasporto con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre,
all’inumazione o alla cremazione. La Società tiene a carico anche il
costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare per
recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di
pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più
vicina.
n) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio
domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso
da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un
familiare con prognosi superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa
organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La
garanzia è valida anche per il rientro di un compagno di viaggio purché
assicurato.
Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero: € 2.000,00
o) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO
(valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese
impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli,
biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell’impossibilità di
provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina,
scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale
Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli
importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro
il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della
regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà
comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30
(trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è
operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie
bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della
Società;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino
violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel
paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: € 2.000,00
p) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato,
la Centrale Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in
contatto l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per avviare le
procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell’Assicurato il
perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai
singoli istituti emittenti.
q) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero) Qualora
l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di
assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione
dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e
anticiperà il pagamento della relativa parcella. L’Assicurato dovrà
comunicare la causa della richiesta e l’ammontare della cifra
necessaria. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione
della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della
stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie
bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della
Società;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino
violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel
paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: € 1.500,00
r) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo,
arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a
versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società
potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato,
la cauzione penale. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla
restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni
dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie
bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della
Società;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino
violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel
paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: € 10.000,00
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI: ITALIA – EUROPA € 5.000,00 –
RESTO DEL MONDO € 10.000,00 – FEDERAZIONE RUSSA € 30.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata.
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o
interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili che prevedano un
ricovero, durante il periodo di validità della garanzia, la Società
terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte
della Centrale Operativa. La garanzia sarà prestata fino alla data di
dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato sarà ritenuto, a
giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato.
La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 120 giorni
complessivi di degenza. Nei casi in cui la Società non possa effettuare
il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate
dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso
preventivamente contattata durante il periodo di ricovero. Nessun
rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo
dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 1.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o
farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in
viaggio.
Massimali previsti: Italia – Estero € 550,00
c) Cure odontoiatriche e cure in seguito ad infortunio
La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche
urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.
Massimale previsto € 150,00
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche
le spese per le cure ricevute, purché effettuate nei 30 giorni
successivi al rientro dal viaggio.
Massimali previsti: Italia – Estero € 550,00
A.2 – Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso.
La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento.
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà
all’Assicurato, a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione
di una franchigia fissa di € 60,00 per sinistro.
A.4 – Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi :
a) se l’Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della
Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura
presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della
struttura
stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la
Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la copertura delle
ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del
trasporto/rientro sanitario in Italia;
b) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive
al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile
c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della
partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei)
emessi da un’Autorità pubblica competente;
d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena.
Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi
politici o metereologici non è possibile prestare la garanzia. Inoltre:
A.4.1 Assistenza in Viaggio
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
A.4.2 Spese Mediche in Viaggio
La Società non prende in carico le spese conseguenti a:
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle
previste alla sezione Spese Mediche in Viaggio, al punto c);
b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per
applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per
cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di
infortunio);
d) interruzione volontaria della gravidanza;
e) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se
praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di
sicurezza previsti;
f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
– parto naturale o con taglio cesareo;
– stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
– dolo dell’Assicurato;
– abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
– tentato suicidio o suicidio.
A.5 – Disposizioni e limitazioni
L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli
eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei
confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone
coinvolte dalle condizioni di polizza.
Inoltre:
A.5.1 – Assistenza in Viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento,
indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti dei
massimali indicati e di eventuali sottolimiti;
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche
condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato
di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i
mezzi e le strutture che la Società ritiene, a suo insindacabile
giudizio, più adeguati agli scopi;
a) c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a
cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o
contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato o da chi per esso;
b) d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle
garanzie di assistenza dovute.
B. BAGAGLIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti
B.1 – Oggetto dell’assicurazione
a) FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI, MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti
derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e
mancata consegna del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La
garanzia copre solo un sinistro per viaggio.
Massimale previsto per assicurato: Italia € 400 – Estero €
800,00
Si specifica che:
• La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto di € 160,00.
• Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.),
elettrodomestici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto.
b) RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo),
superiore a 4 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa,
nel limite del capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima
necessità (abbigliamento e articoli per l’igiene personale). La garanzia
copre solo un sinistro per viaggio.
Massimale previsto per assicurato: € 200,00
La Società non rimborsa le spese:
per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale dell’Assicurato;
sostenute dopo il ricevimento del bagaglio.
B.2 – Criteri e Limiti di Indennizzo
La Società corrisponde l’indennizzo nel limite del massimale previsto.
B.3 – Limitazioni
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 160,00 per
singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre
preziose, orologi, pellicce, ed ogni altro oggetto prezioso,
apparecchiature fotocineottiche, computer, telefoni cellulari, lettori
multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie.
I corredi fotocineottici (obbiettivi,filtri,lampeggiatori,batterie etc) sono considerati quali unico oggetto.
B.4 – Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
La Società non indennizza i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) verificatisi quando:
– il bagaglio non sia stato riposto nell’apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;
– il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle
ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed
a pagamento;
– il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
– il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; Sono, inoltre, esclusi:
d) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).
B.5 – Decorrenza e operatività
La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso.
Le garanzie “Ritardata consegna del bagaglio” è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in.
B.6 – Disposizioni e limitazioni
La Società determina l’indennizzo:
a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al
momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario
acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di
acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.
C. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – RCT
C.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e
animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con
esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale.
Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:
dalla proprietà di animali domestici;
dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del
proprietario;
pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello
professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.
Massimale: per danni a persone, cose e animali, per evento e periodo
assicurativo, € 20.000 per assicurato.
C.2 – Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro.
C.3 – In caso di sinistro (vedi anche art. C.5)
L’Assicurato o chi per esso deve:
a) darne avviso
alla Società secondo quanto previsto in polizza. L’inadempimento di
tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo
stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910
Cod. Civ.);
b) mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.
C.4 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria;
d) da furto;
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a
motore e impiego di aeromobili;
f) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
h) utilizzo di cavalli ed altri animali da sella.
C.5 – Gestione del sinistro Responsabilità Civile vero Terzi
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per
permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il
diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole
dall’inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere
all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico della
Società nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso
che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale
assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e assicurato
in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali
o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o
ammende né delle spese di giustizia penale.
D. INFORTUNI DI VIAGGIO
D.1. – Oggetto dell’assicurazione: Caso di morte o invalidità permanente
La Società assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall’Assicurato
durante il periodo di viaggio, e comunicato alla Società, che, entro due
anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza
diretta la morte o una invalidità permanente.
La Società considera infortuni anche:
l’asfissia non di origine morbosa;
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
l’annegamento;
l’assideramento o il congelamento;
i colpi di calore.
Massimale: € 20.000 per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo
D.2 – Franchigia
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il
caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti
percentuali della totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo
per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti
percentuali.
D.3 – Decorrenza ed operatività
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa
fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della
polizza.
D.4 – Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
La Società non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di
categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
c) all’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani
ed ultraleggeri);
d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
e) a tentativo di suicidio o suicidio;
f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e
relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le
stesse abbiano carattere ricreativo;
g) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci
acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free
climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto
(bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o
che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
i) alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
j) alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
k) agli infarti da qualsiasi causa determinati.
D.5 – Criteri di liquidazione
La Società corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si
verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro
due anni dal giorno dell’infortunio. Resta inteso che l’infortunio
deve essere denunciato alla Società al momento dell’accadimento;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed
oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da
condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto
all’infortunio;
c) l’ammontare del danno concordato direttamente con l’Assicurato o
persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può
proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da
nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata agli eredi. L’indennizzo
non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il
pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società
corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per
morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente;
e) per il caso di invalidità permanente pari al 100%, il massimale
previsto per tale garanzia;
f) per il caso di invalidità permanente, l’indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che
va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla
Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive
modifiche.
D.6 – Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La
presente garanzia infortuni di viaggio non è operante per gli assicurati
che hanno già compiuto i 95 anni di età.
ART. 2. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora
l’Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione,
conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri,
ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,
legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere a meno che l’Assicurato provi che il sinistro
non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di
ordigno nucleare o chimico a meno che l’Assicurato provi che il sinistro
non ha avuto alcun rapporto con tali eventi ;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da
combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue
componenti a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto
alcun rapporto con tali eventi ;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,
alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura a
meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto
con tali eventi;
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da
qualsiasi danno ambientale a meno che l’Assicurato provi che il sinistro
non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
f) spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o
deserto;
g) dolo o colpa dell’Assicurato.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un
sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui
la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la
fornitura
di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o
restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù
delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 3. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di
Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero
ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva
24 ore su 24 al numero telefonico:
+39 06 42 115 840
Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato I Viaggi di Job” con la polizza n. 552591 e comunicare:
– dati anagrafici dell’Assicurato;
– tipo di intervento richiesto;
– recapito telefonico temporaneo;
– dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
– recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
ART. 4. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece,
deve denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro o,
per la garanzia Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è
verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili
alla gestione del sinistro, fatto salvo quanto previsto nell’art. 16,
ed in particolare:
– dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
– nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
– nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
– luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
Fornendo altresì :
■ Rimborso Spese Mediche :
– documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di
pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le
relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.
■ Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e danneggiamenti del Bagaglio:
– denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo
ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto
sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore, marca, modello, data
approssimativa di acquisto.
– rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va
effettuata all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il
P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
■ Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:
– rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
– biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
– scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati.
■ Responsabilità Civile Terzi – RCT
– richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.
– eventuali testimonianze
■ Infortuni di Viaggio :
– luogo, giorno ed ora dell’evento;
– certificati medici attestanti l’infortunio;
– successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.
NB : Inoltre se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato o
quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne
immediato avviso alla Società inviando il relativo certificato di morte.
RICHIESTE DI RIMBORSO
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:
Inter Partner Assistance S.A. – Travel – Ufficio Sinistri Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto – Roma